Corso per Addetti all’Antincendio e Gestione delle Emergenze
Requisiti per le attività di livello 1 e 2 – 1FOR e 2FOR
3.2.3 Attività di livello 2
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Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
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a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
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b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si
fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
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I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate
attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).
3.2.4 Attività di livello 1
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Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
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I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).